IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare l'art. 19 lett. c), che prevede che la societa' concessionaria e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche, fra le altre, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'art. 20, ultimo comma, che prevede che i servizi radiotelevisivi aggiuntivi sono regolati mediante apposite convenzioni fra la competente amministrazione dello Stato e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 2, che dispone che la Repubblica tutela, fra le altre, la lingua e la cultura della popolazione parlante il friulano e l'art. 12, che prevede che nella convenzione tra il. Ministero dello sviluppo economico e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana. S.p.a., nonche' delega al. Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del TUSMAR, introdotto dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera k), in base al quale «la RAI - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della convenzione - e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua (...) friulana (...) per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; Visto l'atto integrativo alla convenzione del 28 aprile 2017 sopra richiamata, stipulato il 5 agosto 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., nelle more della stipula di una nuova convenzione, al fine di assolvere agli obblighi aggiuntivi relativi alla lingua friulana introdotti dal succitato contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, assicurando di conseguenza la trasmissione di programmi televisivi in lingua friulana e incrementando altresi' la programmazione radiofonica trasmessa in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Viste le note inviate via PEC dalla RAI il 27 luglio 2020 (prot. IST/D/00538) e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 31 luglio 2020 (prot. 0000039), con le quali e' stato preventivamente concordato fra la RAI e la regione stessa il progetto operativo oggetto dell'atto integrativo sopra richiamato, ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1 lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022; Visto il documento unico di regolarita' contributiva, con scadenza validita' il 15 ottobre 2020, attestante la regolarita' contributiva di RAI Com S.p.a.; Vista la comunicazione del 30 luglio 2020 di RAI Com S.p.a. sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103., sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019 con il quale il dott. Andrea Martella e' stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1876, con cui al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Andrea Martella, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria; Decreta: Art. 1 1. E' approvato l'annesso atto integrativo del 5 agosto 2020 - CIG 8392011A8C alla convenzione del 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e RAI Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia - CIG 8275762ED5, prorogata fino alla data del 29 aprile 2021. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2020 p. il Presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di informazione ed editoria Martella Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 304